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ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA SPORTIVA


La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo;
per quanto non espressamente previsto si osservano le altre disposizioni sulla pesca in quanto applicabili (Art.137 REG,iT).

Quanto riportato sotto è il sunto di questo documento ufficiale rilasciato dal M.I.P.A.F.

ATTREZZI CONSENTITI

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

coppo o bilancia;
giacchio o rezzaglio o sparviero;
lenze fisse quali canne, non più di tre ami;
lenze morte, bolentini, correntine e filaccioni, non più di sei ami,
lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
lenze a traino di superficie e di fondo;
nattelli per la pesca in superficie:
fucile subacqueo;
canna per cefalopodi;
1 totanara per pescatore sportivo con fonte luminosa (D.M. 27/07/1998);
parangali fissi o derivanti, nasse. (Art.138 REG.IT);
fiocina a mano, con fonte luminosa

NORMA DI COMPORTAMENTO

E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.(Art.139 REG:IT)

LIMITAZIONE D’USO DEGLI ATTREZZI

L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni;

non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea;
Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (Art.140 REG.IT)

LIMITAZIONE DI CATTURA

II pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. (Art.142 REG.IT)


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